Statuto e regolamento
Mentre lo Statuto regola l'organizzazione della CPdL, oltre che definirne i compiti e le competenze, il Regolamento di previdenza definisce le prestazioni previdenziali ed il finanziamento della Cassa.
Regolamento
Il regolamento di previdenza definisce le prestazioni e il finanziamento della CPdL, in applicazione dello statuto. la presente versione è stata approvata il 20 dicembre 2023 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2024.
Regolamento di previdenza
Statuto
Lo statuto, approvato dalla Commissione CPCL del 12 dicembre 2012 e 31 gennaio 2013, definisce i principi in base ai quali la CPdL svolge ancora oggi i propri compiti.
Art. 1 Oggetto
Il presente statuto regola l’organizzazione della Cassa Pensioni di Lugano, detta in seguito CPdL, e ne stabilisce compiti e competenze.
Art. 2 Forma giuridica e sede
1. La CPdL è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria.
2. La CPdL ha sede a Lugano ed è iscritta nel registro di commercio.
Art. 3 Scopo
La CPdL assicura i membri e i loro superstiti contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità e del decesso. Essa attua la previdenza conformemente alla legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, detta in seguito LPP, e alla legge federale del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio, detta in seguito LFLP. È iscritta nel registro della previdenza professionale.
Art. 4 Affiliazione
1. Sono affiliati alla CPdL, il Comune di Lugano e di regola le sue partecipate; possono affiliarsi Istituti di diritto pubblico o privato (Enti) e altri Comuni. La CPdL decide sull’affiliazione. Gli affiliati sono detti in seguito datori di lavoro.
2. L’affiliazione di un datore di lavoro è regolata tramite convenzione. Il presente statuto e i relativi regolamenti costituiscono parte integrante delle convenzioni.
Art. 5 Regresso nei confronti di terzi responsabili
La CPdL è surrogata nei diritti dell’assicurato e dei suoi superstiti, fino a concorrenza delle prestazioni regolamentari, nei confronti di un terzo che risponde dell’evento assicurato. L’entità e la liquidazione del regresso sono disciplinate dal Regolamento di previdenza.
Art. 6 Piano di previdenza
Il piano di previdenza adottato dalla CPdL è un piano a primato di contributi ai sensi dell’art. 15 della LFLP del 17 dicembre 1993.
Art. 7 Organo paritetico
1. E’ costituito un organo paritetico supremo composto da rappresentanti del datore di lavoro e rappresentanti degli assicurati, denominato Consiglio Direttivo detto in seguito CD, i cui compiti sono elencati nell’art. 9.
2. I datori di lavoro e gli assicurati designano i loro rappresentanti nell’organo paritetico.
3. Il CD può costituire dei comitati interni.
Art. 8 Organi
La CPdL dispone dei seguenti organi:
a. il CD;
b. la Direzione;
c. l'ufficio di revisione e l'esperto in previdenza professionale.
Art. 9 Compiti del CD
1. Il CD è l’organo supremo della CPdL. Assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e stabilisce gli obiettivi e i principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione della CPdL, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.
2. Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:
a. definisce il sistema di finanziamento;
b. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l’impiego dei fondi liberi;
c. emana e modifica lo statuto dietro parere positivo dell’Autorità di vigilanza, nonché i regolamenti;
d. conclude, modifica e scioglie i contratti d’affiliazione;
e. allestisce e approva il conto annuale;
f. fissa il tasso d’interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
g. definisce l’organizzazione della CPdL;
h. organizza la contabilità;
i. garantisce l’informazione agli assicurati;
j. garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti degli assicurati e dei datori di lavoro;
k. nomina e revoca i membri della Direzione della CPdL: nomina e revoca anche gli altri dipendenti della CPdL salvo diversa disposizione dei regolamenti interni e organizzativi;
l. nomina e revoca le persone incaricate della gestione;
m. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l’ufficio di revisione;
n. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale della CPdL e all’eventuale riassicuratore;
o. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d’investimento e di sorveglianza dello stesso;
p. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l’investimento patrimoniale e gli impegni dell’istituto di previdenza.
3. Il CD emana segnatamente:
a. regolamenti interni e organizzativi;
b. i principi della politica in materia di rischi;
c. il regolamento su accantonamenti e riserve;
d. il regolamento d’investimento, compresa la strategia d’investimento;
e. il regolamento sul trattamento dei dati;
f. il regolamento delle spese;
g. il regolamento modello della previdenza;
h. la convenzione di affiliazione;
i. ogni altro tipo di regolamento necessario.
4. Il CD può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un’adeguata informazione dei suoi membri.
5. Stabilisce un’indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione.
Art. 10 Designazione e organizzazione del CD
1. Il CD è composto da 6 membri, 3 rappresentanti del datore di lavoro e 3 degli assicurati. I pensionati delegano, a titolo consultivo, un loro rappresentante. La durata del mandato è di quattro anni.
2. I datori di lavoro e gli assicurati designano i loro rappresentanti in seno al CD.
3. I membri del CD possono non essere assicurati alla CPdL; devono disporre delle conoscenze pratiche e teoriche approfondite in analogia a quanto previsto dall’art. 48f cpv. 1 OPP2.
4. Il CD provvede alla propria costituzione. Può far capo a esperti e istituire comitati i cui membri possono non far parte del CD medesimo.
Art. 11 Direzione
1. La Direzione si occupa degli affari correnti della CPdL e risponde al CD. La Direzione partecipa alle sedute del CD e dei suoi comitati con funzione consultiva, riservati casi particolari decisi dal CD. Un membro di Direzione funge da segretario del CD e di suoi comitati. La Direzione può presentare proposte.
2. La Direzione e il personale della CPdL sottostanno ad un regolamento organico dei dipendenti e sono assicurati presso la CPdL per la previdenza professionale.
Art. 12 Proventi della CPdL
I proventi della CPdL sono i seguenti:
a. i contributi del datore di lavoro;
b. i contributi degli assicurati;
c. gli apporti degli assicurati;
d. i redditi patrimoniali;
e. eventuali introiti speciali.
Art. 13 Investimento del patrimonio
Il patrimonio della CPdL è investito in conformità alle disposizioni della LPP e sue ordinanze e secondo i principi adottati dal CD in materia di politica dei rischi.
Art. 14 Bilancio
1. La CPdL deroga al principio del bilancio in cassa chiusa poiché il Comune di Lugano garantisce il versamento di tutte le prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita come pure le prestazioni di libero passaggio degli eventuali assicurati uscenti in caso di liquidazione parziale e i disavanzi tecnici a seguito di una liquidazione parziale. Restano riservate le convenzioni sottoscritte con gli Enti esterni.
2. La garanzia potrà essere soppressa soltanto quando la CPdL soddisferà le esigenze della capitalizzazione integrale e disporrà di una riserva di fluttuazione corrispondente all’obiettivo regolamentare.
Art. 15 Chiusura dei conti
La chiusura dei conti avviene ogni anno al 31 dicembre.
Art. 16 Modifica dello statuto, soppressione e/o liquidazione della CPdL
La modifica del presente statuto o la soppressione/liquidazione della CPdL devono essere autorizzate dall’Autorità di Vigilanza competente.
Art. 17 Entrata in vigore
Il presente statuto entra in vigore dopo che la decisione di approvazione da parte dell’Autorità di Vigilanza sulle fondazioni e LPP della Svizzera orientale sia cresciuta in giudicato.