Proprietà d'abitazioni

La CPdL permette all’assicurato di finanziare l’acquisto di un’abitazione ad uso proprio o ridurre il prestito ipotecario sulla stessa per mezzo della sua previdenza professionale. Può usare questo servizio sia mediante un prelevamento anticipato, sia mediante la costituzione in pegno dell’avere di vecchiaia.

A determinate condizioni, lei potrà richiedere il prelevamento anticipato o la costituzione in pegno di una parte del proprio avere di vecchiaia per l'acquisto o la costruzione di un'abitazione ad uso proprio, oltre che per la restituzione, anche parziale, di un prestito ipotecario.

L’accesso a tale servizio le è consentito per l’acquisto o la costruzione di un’abitazione di proprietà da utilizzare come proprio domicilio principale, per l’acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o di un’altra partecipazione simile o per il rimborso di prestiti ipotecari gravanti sull’abitazione di proprietà utilizzata come proprio domicilio principale.

Tenga però presente che l’utilizzo di una parte degli averi di vecchiaia finalizzato all’accesso alla proprietà d’abitazioni comporta una riduzione di tutte le sue prestazioni assicurate dalla CPdL.

Per inoltrare all'amministrazione della CPdL la richiesta per l'accesso alla proprietà d'abitazioni, può utilizzare lo sportello on-line. In caso di dubbi, non esiti a consultare le domande frequenti riportate più sotto o a contattare direttamente l’amministrazione della CPdL.

Domande frequenti (Faq)

Nel caso abbia ancora dei dubbi sull'accesso alla proprietà d'abitazioni, la invitiamo a consultare le domande frequenti più sotto o a contattare l'amministrazione della CPdL.

  • Dove posso trovare i formulari per richiedere il calcolo del prelievo anticipato per l’accesso alla proprietà d’abitazione?

    Nello sportello on-line potrà richiedere le informazioni personali sulla promozione della proprietà d’abitazione; qui potrà richiedere il calcolo del prelievo anticipato massimo per questo scopo. L’impiego del capitale è previsto per l’acquisto del terreno, per l’acquisto della casa o dell’appartamento quale abitazione primaria, per il rimborso di mutui ipotecari gravanti l’abitazione primaria o per la costituzione in pegno a favore del finanziamento per l’abitazione primaria.

    ATTENZIONE: l’utilizzo di una parte degli averi di vecchiaia finalizzato all’accesso alla proprietà d’abitazione comporta una riduzione di tutte le prestazioni assicurate, in particolare della rendita di vecchiaia, determinate, al momento del pensionamento, per il calcolo della sostenibilità di un’eventuale ipoteca gravante sulla proprietà acquisita.

  • Quanto è il valore minimo che posso prelevare per l’accesso alla proprietà?

    L’importo minimo prelevabile è di CHF 20'000. L’art. 39 del Regolamento di Previdenza della CPdL regola il prelevamento anticipato per l’accesso alla proprietà d’abitazione.

  • Posso prelevare in caso di ristrutturazione?

    No, la ristrutturazione di un edificio esistente, anche se si tratta di abitazione primaria, non è contemplato come un caso previsto dal nostro Regolamento di previdenza. L’accesso al prelevamento anticipato o alla costituzione in pegno per la proprietà d'abitazione è consentito unicamente per l’acquisto o la costruzione di un’abitazione di proprietà da utilizzare come proprio domicilio principale, per l’acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o di un’altra partecipazione simile o per il rimborso di prestiti ipotecari gravanti sull’abitazione di proprietà utilizzata come proprio domicilio principale.

  • Per quali altri scopi non è consentito effettuare un prelevamento anticipato?

    Oltre che per la ristrutturazione, non è ammesso il finanziamento di trasformazioni della proprietà d'abitazione, così come il finanziamento di seconde case o case per le vacanze.

  • È possibile effettuare il prelevamento anticipato più di una volta?

    Sì, è possibile solo dopo che siano trascorsi almeno cinque dall’ultimo prelevamento anticipato.

  • A chi viene versato il prelevamento anticipato?

    Il bonifico può essere al notaio che si occupa del rogito di compravendita o all'istituto che ha concesso il prestito, in caso di riduzione del credito ipotecario. Non è consentito effettuare il bonifico sul conto privato del richiedente.

  • Ci sono imposte da pagare sul prelevamento anticipato?

    In caso di prelevamento anticipato di averi previdenziali è prevista l’applicazione di un’imposta sul capitale. L’imposta deve essere pagata dal richiedente con mezzi propri. La relativa fattura verrà inviata al richiedente direttamente dall'amministrazione cantonale delle contribuzioni competente.

    Per i prelevamenti versati all’estero e se l'assicurato è in possesso di un permesso B, la CPdL applicherà la trattenuta dell’imposta alla fonte. L’importo della trattenuta varia a seconda dell’importo prelevato e dello stato civile dell’assicurato.

  • Il prelievo anticipato può essere effettuato anche per una proprietà abitativa all’estero?

    È possibile acquistare un’abitazione anche all'estero a condizione che sia possibile dimostrarne l’uso proprio nel luogo di domicilio abituale.

  • In che modo posso trasferire un prelievo anticipato in essere a un nuovo immobile da acquistare?

    Se l’immobile che ha acquistato o costruito utilizzando gli averi della previdenza professionale viene venduto, il prelevamento anticipato, in linea di principio, deve essere rimborsato alla CPdL. Tuttavia, se effettua contemporaneamente l’acquisto di una nuova proprietà abitativa per uso proprio, è possibile utilizzare l’intero importo del prelevamento anticipato per la nuova abitazione.

    L’entità dell’importo presuppone una nuova verifica da parte della CPdL.

  • Come posso rimborsare il prelevamento anticipato?

    Il prelevamento anticipato può essere rimborsato mediate versamenti minimi di CHF 10'000. Se il prelevamento anticipato residuo è di importo inferiore, il rimborso deve essere effettuato in un’unica soluzione.

    Il rimborso volontario è consentito fino all’età di riferimento AVS, ma al massimo fino al verificarsi di un evento previdenziale (pensionamento anticipato, decesso, invalidità o uscita dalla CPdL).

  • Quando è previsto il rimborso obbligatorio del prelevamento anticipato?

    Lei è tenuto a rimborsare il prelevamento anticipatamente se la proprietà d'abitazione viene venduta prima che si verifichi un caso di previdenza o se viene gravata da un diritto economicamente equivalente alla vendita.

    Nell'ambito di una cooperativa di costruzione, il prelevamento deve essere rimborsato in caso di disdetta della stessa.

    I caso di decesso dell'assicurato, il prelevamento anticipato deve essere rimborsato dagli eredi se non sono dovute prestazioni previdenziali.

Sportello on-line

Di seguito potrà inoltrare all'amministrazione della CPdL la richiesta per l'accesso alla proprietà d'abitazione. Per motivi di riservatezza, le informazioni le verranno inviate per posta al suo indirizzo di domicilio.