Modelli pensionistici flessibili
A partire dal 1° gennaio 2025, l'offerta previdenziale della CPdL sarà ampliata con due ulteriori opzioni. In aggiunta all’attuale possibilità di scelta fra la rendita ordinaria, il capitale o una quota di entrambi, verranno proposte due modalità di rendita flessibile che potrebbero rispondere in maniera migliore alle maggiori esigenze di liquidità nel momento di passaggio dalla vita professionale al pensionamento.
Le nuove opzioni consentono di ottenere più risorse finanziarie durante i primi anni di pensionamento. Le spese per i figli agli studi, la ristrutturazione dell'immobile di proprietà o, perché no, la voglia di affrontare quel viaggio sempre rimandato possono trovare adesso una loro forma di finanziamento nelle nuove rendite flessibili della CPdL.
Il primo dei due modelli proposti è la rendita maggiorata e decrescente in seguito. Con questa opzione, al pensionamento e negli anni immediatamente successivi, viene versata una rendita di vecchiaia maggiore rispetto a quella ordinaria. La rendita maggiore decresce del 3% ogni anno fino al compimento del 70° anno. Da quel momento verrà versata una rendita vitalizia costante.
Nella figura sotto, viene riportato l’esempio di un pensionamento a 65 anni con scelta della rendita decrescente. In questo caso, nei primi quattro anni di pensionamento, la rendita risulta più alta di quella ordinaria prevista dal regolamento, per poi ridursi dal quinto anno in poi.
La seconda opzione di rendita flessibile è costituita dall'anticipo di una parte delle prime rendite di vecchiaia. In questo caso, al momento del pensionamento, l’assicurato riceverà in anticipo il 10% delle rendite di vecchiaia ordinarie previste fino al 75° anno di età. Dopo il primo pagamento, le rendite saranno ridotte dell’importo anticipato, per poi tornare al livello della rendita di vecchiaia ordinaria dal 75° anno d’età. Nella figura sotto, viene riportato l’esempio di pensionamento a 65 anni con anticipo del 10% fino al 75° anno di età.
Anche nel caso delle due nuove varianti introdotte, si precisa che il diritto alla rendita per limiti d’età ha inizio nel mese successivo il 60° anno di età. Tuttavia, la loro scelta può essere effettuata unicamente fino al compimento del 65° anno di età; oltre questa data sarà possibile optare per la rendita di vecchiaia ordinaria o per la prestazione in capitale, totale o parziale, al pensionamento.
Siamo consapevoli che la scelta di una delle due nuove varianti previdenziali introdotte potrebbe richiedere ulteriori approfondimenti legati alle necessità e agli obiettivi di ogni singolo assicurato. A questo scopo l'amministrazione della CPdL è sempre disponibile per una consulenza personalizzata.