Frequently Asked Questions

Di seguito troverete le risposte alle domande più frequenti in merito alla vostra previdenza professionale. Se avete ulteriori domande, l'amministrazione della CPdL rimane a vostra disposizione.

Apporto di capitale per acquisto di prestazioni

In caso di lacune previdenziali, la CPdL può riconoscere il diritto all’acquisto di tutto o parte delle prestazioni di previdenza mancanti. In questo caso, l'assicurato potrà versare apporti di capitale per l'acquisto di prestazioni che andranno ad incrementare il proprio avere di vecchiaia.

  • Come e per quale importo posso fare degli apporti di capitale per l'acquisto di prestazioni?

    La richiesta di acquisto di prestazioni può essere fatta seguendo le indicazioni nello sportello on line. L’apporto può essere effettuato fino ad un limite massimo, la cui approssimazione è nel certificato personale inviato annualmente all’assicurato. A questo vanno dedotti eventuali liberi passaggi detenuti presso altri istituti o versamento nel pilastro 3a se eccedenti il minimo deducibile fiscalmente per i lavoratori dipendenti. Esistono delle ulteriori limitazioni per gli apporti che sono legate al fatto che l’assicurato abbia fatto prelevamenti per l’accesso alla proprietà d’abitazione, per divorzio o sia al beneficio di un pensionamento parziale. Il formulario debitamente compilato va inviato all’amministrazione della CPdL. Gli importi versati per l’acquisto di prestazioni sono deducibili fiscalmente per intero.

  • Fino a quando posso fare degli apporti di capitale per l'acquisto di prestazioni?

    L’acquisto di prestazioni per colmare eventuali lacune previdenziali può essere fatto in qualsiasi momento prima del pensionamento.

    Nel caso in cui venisse effettuato tre anni prima della data di pensionamento scelta, lo stesso non potrà essere considerato nel calcolo di un eventuale prelevamento di capitale al momento del pensionamento. Infatti, qualora ci fosse stato un acquisto di prestazioni nei tre anni precedenti al pensionamento, la scelta della prestazione in capitale al pensionamento può comportare una ripresa fiscale per l’assicurato. Restano riservati i casi di acquisto di prestazioni a seguito di divorzio.

Libero passaggio e scelta della scala contributiva

La CPdL permette a ciascun assicurato di incrementare ulteriormente e n maniera graduale il proprio avere di vecchiaia attraverso la scelta di una scala contributiva diversa da quella standard. Sono a disposizione dell'assicurato due scale contributive supplementari, una con un incremento di contributi e di accrediti del 2% e l'altra con un incremento del 4%.

  • A chi devo spedire il formulario per il trasferimento del libero passaggio?

    All’inizio della sua assicurazione presso la CPdL, il trasferimento del libero passaggio deve essere richiesto al precedente istituto di previdenza. L’Amministrazione della CPdL le invierà il formulario con le coordinate bancarie per il trasferimento, da inviare al precedente istituto di previdenza o di libero passaggio. Si ricorda che, in base alla Legge federale sul libero passaggio, il trasferimento dello stesso a favore del nuovo istituto di previdenza è obbligatorio quando si cambia datore di lavoro.

  • Il cambio scala contributiva cosa comporta? È vero che è deducibile fiscalmente?

    Il passaggio dalla scala contributiva standard ad una scala superiore comporta l’aumento degli accrediti di vecchiaia a fronte di contributi per l’assicurato più alti. Questo permette una pianificazione del risparmio previdenziale più gestibile rispetto all’apporto di capitali diretto. La CPdL, oltre alla scala standard, propone due altre scale contributive con un aumento degli accrediti di vecchiaia del 2% e del 4% del salario assicurato. Gli accrediti vengono interamente finanziati con l’aumento dei contributi a carico dell’assicurato. La deduzione del 2% o del 4% avviene automaticamente da parte del datore di lavoro. Gli stessi contributi sono fiscalmente deducibili al pari dei contributi standard per la previdenza professionale.

  • Quando e come posso modificare la mia scala contributiva?

    La richiesta di modifica della scala contributiva deve essere inviata alla CPdL entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello in cui la scala dovrà essere applicata. Sarà la CPdL a informare il suo datore di lavoro, che provvederà ad applicare la trattenuta contributiva scelta per poi versarla alla Cassa. Il suo datore di lavoro indicherà nel suo certificato di salario la trattenuta contributiva supplementare in deduzione del suo salario lordo. Nel caso in cui non ci sia nessuna comunicazione a riguardo, viene rinnovata tacitamente la scala contributiva dell’anno in corso.

Prelevamento anticipato per l’accesso alla proprietà d’abitazione

A determinate condizioni, ciascun assicurato può richiedere il versamento di una parte del proprio avere di vecchiaia per l'acquisto o la costruzione di una proprietà d’abitazioni ad uso proprio, oltre che per la restituzione, anche parziale, di un prestito ipotecario.

Si tenga però presente che l’utilizzo di una parte degli averi di vecchiaia finalizzato all’accesso alla proprietà d’abitazione comporta una riduzione di tutte le prestazioni assicurate.

  • Dove posso trovare i formulari per richiedere il calcolo del prelievo anticipato per l’accesso alla proprietà d’abitazione?

    Nello sportello on-line potrà richiedere le informazioni personali sulla promozione della proprietà d’abitazione; qui potrà richiedere il calcolo del prelievo anticipato massimo per questo scopo. L’impiego del capitale è previsto per l’acquisto del terreno, per l’acquisto della casa o dell’appartamento quale abitazione primaria, per il rimborso di mutui ipotecari gravanti l’abitazione primaria o per la costituzione in pegno a favore del finanziamento per l’abitazione primaria.

    ATTENZIONE: l’utilizzo di una parte degli averi di vecchiaia finalizzato all’accesso alla proprietà d’abitazione comporta una riduzione di tutte le prestazioni assicurate, in particolare della rendita di vecchiaia, determinate, al momento del pensionamento, per il calcolo della sostenibilità di un’eventuale ipoteca gravante sulla proprietà acquisita.

  • Quanto è il valore minimo che posso prelevare per l’accesso alla proprietà?

    L’importo minimo prelevabile è di CHF 20'000. L’art. 39 del Regolamento di Previdenza della CPdL regola il prelevamento anticipato per l’accesso alla proprietà d’abitazione.

  • Posso prelevare in caso di ristrutturazione?

    No, la ristrutturazione di un edificio esistente, anche se si tratta di abitazione primaria, non è contemplato come un caso previsto dal nostro Regolamento di previdenza. L’accesso al prelevamento anticipato o alla costituzione in pegno per la proprietà d'abitazione è consentito unicamente per l’acquisto o la costruzione di un’abitazione di proprietà da utilizzare come proprio domicilio principale, per l’acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o di un’altra partecipazione simile o per il rimborso di prestiti ipotecari gravanti sull’abitazione di proprietà utilizzata come proprio domicilio principale.

  • Per quali altri scopi non è consentito effettuare un prelevamento anticipato?

    Oltre che per la ristrutturazione, non è ammesso il finanziamento di trasformazioni della proprietà d'abitazione, così come il finanziamento di seconde case o case per le vacanze.

  • È possibile effettuare il prelevamento anticipato più di una volta?

    Sì, è possibile solo dopo che siano trascorsi almeno cinque dall’ultimo prelevamento anticipato.

  • A chi viene versato il prelevamento anticipato?

    Il bonifico può essere al notaio che si occupa del rogito di compravendita o all'istituto che ha concesso il prestito, in caso di riduzione del credito ipotecario. Non è consentito effettuare il bonifico sul conto privato del richiedente.

  • Ci sono imposte da pagare sul prelevamento anticipato?

    In caso di prelevamento anticipato di averi previdenziali è prevista l’applicazione di un’imposta sul capitale. L’imposta deve essere pagata dal richiedente con mezzi propri. La relativa fattura verrà inviata al richiedente direttamente dall'amministrazione cantonale delle contribuzioni competente.

    Per i prelevamenti versati all’estero e se l'assicurato è in possesso di un permesso B, la CPdL applicherà la trattenuta dell’imposta alla fonte. L’importo della trattenuta varia a seconda dell’importo prelevato e dello stato civile dell’assicurato.

  • Il prelievo anticipato può essere effettuato anche per una proprietà abitativa all’estero?

    È possibile acquistare un’abitazione anche all'estero a condizione che sia possibile dimostrarne l’uso proprio nel luogo di domicilio abituale.

  • In che modo posso trasferire un prelievo anticipato in essere a un nuovo immobile da acquistare?

    Se l’immobile che ha acquistato o costruito utilizzando gli averi della previdenza professionale viene venduto, il prelevamento anticipato, in linea di principio, deve essere rimborsato alla CPdL. Tuttavia, se effettua contemporaneamente l’acquisto di una nuova proprietà abitativa per uso proprio, è possibile utilizzare l’intero importo del prelevamento anticipato per la nuova abitazione.

    L’entità dell’importo presuppone una nuova verifica da parte della CPdL.

  • Come posso rimborsare il prelevamento anticipato?

    Il prelevamento anticipato può essere rimborsato mediate versamenti minimi di CHF 10'000. Se il prelevamento anticipato residuo è di importo inferiore, il rimborso deve essere effettuato in un’unica soluzione.

    Il rimborso volontario è consentito fino all’età di riferimento AVS, ma al massimo fino al verificarsi di un evento previdenziale (pensionamento anticipato, decesso, invalidità o uscita dalla CPdL).

  • Quando è previsto il rimborso obbligatorio del prelevamento anticipato?

    Lei è tenuto a rimborsare il prelevamento anticipatamente se la proprietà d'abitazione viene venduta prima che si verifichi un caso di previdenza o se viene gravata da un diritto economicamente equivalente alla vendita.

    Nell'ambito di una cooperativa di costruzione, il prelevamento deve essere rimborsato in caso di disdetta della stessa.

    I caso di decesso dell'assicurato, il prelevamento anticipato deve essere rimborsato dagli eredi se non sono dovute prestazioni previdenziali.

Pensionamento, rendite e prestazioni in capitale

La pensione, è una nuova fase della vita e va preparata in maniera scrupolosa. Verificare in anticipo la propria situazione previdenziale è il primo requisito per avere un pensionamento finanziariamente sereno. Oltre alle domande frequenti riportate di seguito, l'amministrazione della CPdL rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore quesito.

  • A partire da quale età posso andare in pensione?

    Oltre che all’età di riferimento AVS, lei potrà andare in pensione in maniera anticipata a partire da 60 anni, con l’accordo del datore di lavoro. Il pensionamento anticipato prevede una riduzione delle prestazioni. Per maggiori dettagli sull’aliquota di conversione applicabile per ciascun anno di pensionamento anticipato, può consultare il regolamento di previdenza. Per maggiori informazioni può chiedere un appuntamento presso la CPdL o eseguire autonomamente delle simulazioni di pensionamento nel portale online myPension, accessibile dalla pagina web della CPdL, dopo aver richiesto le credenziali d’accesso.

  • A chi e quando devo trasmettere la richiesta di pensionamento anticipato?

    Il pensionamento anticipato va concordato con il datore di lavoro. Pertanto, la richiesta va fatta al datore di lavoro, con 6 mesi di anticipo, mettendo in copia al CPdL. Il datore di lavoro, se acconsente al pensionamento anticipato, invierà la propria conferma alla CPdL.

    Se prevista nel regolamento del personale del proprio datore di lavoro, si ricordi di effettuare la richiesta per il versamento del supplemento temporaneo. tale opzione è possibile se non si richiede l’AVS anticipata.

  • Devo inoltrare richiesta per un pensionamento ordinario all’età di riferimento dell’AVS?

    Se non c’è una richiesta di continuazione dell’attività lavorativa oltre l’età di riferimento AVS, il pensionamento avviene in automatico.

  • Posso posticipare il mio pensionamento oltre l’età di riferimento dell’AVS?

    La CPdL prevede la possibilità di rimanere assicurati qualora l’attività lavorativa dovesse continuare oltre l’età di riferimento AVS, ma al massimo fino a 70 anni. Ciò è possibile con l’accordo del datore di lavoro che dovrà confermare il proprio consenso alla CPdL con almeno 6 mesi d’anticipo rispetto all’età di riferimento AVS.

  • Posso lavorare se beneficio di una pensione per limiti d’età?

    In caso di pensionamento anticipato, il beneficiario della pensione per limiti d’età può continuare a lavorare presso un altro datore di lavoro o in maniera indipendente. Nel caso in cui decidesse di lavorare presso lo stesso datore di lavoro, la situazione va verificata nello specifico.

    In caso di pensionamento all’età di riferimento dell’AVS, l’assicurato potrà in ogni caso proseguire l’attività lavorativa pur beneficiando della rendita.

  • Posso prelevare il capitale al momento del pensionamento?

    Al momento del pensionamento per limiti d’età, potrà prelevare fino al 100% del proprio avere di vecchiaia. La rendita verrà ridotta di conseguenza e in proporzione alla percentuale di avere di vecchiaia prelevato.

    In merito alle modifiche 2024 sul prelevamento in capitale al pensionamento, si prega di far riferimento anche alla pagina delle News, nel comunicato del 9 novembre 2023.

    Nel caso in cui la rendita fosse inferiore al 10% della rendita intera minima di vecchiaia dell’AVS, la CPdL procederà ad una liquidazione in capitale dell’intero importo dell’avere di vecchiaia.

  • A chi e quando devo trasmettere la richiesta di prelevamento di capitale al pensionamento?

    La richiesta del versamento del capitale deve essere inoltrata alla CPdL almeno 3 mesi prima della data del pensionamento per limiti d’età scelta.

  • Posso prelevare all’età di riferimento AVS se sono stato pensionato per invalidità?

    In caso di invalidità totale e prolungata fino all’età di riferimento dell’AVS, l’assicurato potrà beneficiare unicamente della rendita per limiti d’età, senza diritto a nessuna prestazione in capitale.

  • Quando ricevo il conteggio definitivo della pensione?

    Il conteggio definitivo della pensione si riceve con circa un mese di anticipo dalla data di pensionamento.

  • Posso richiedere un pensionamento parziale?

    Il pensionamento parziale deve essere concordato con il datore di lavoro e richiesto nei termini usuali per il pensionamento anticipato, ovvero almeno 6 mesi prima della data scelta. La richiesta è da inoltrare al datore di lavoro mettendo in copia la CPdL. Il datore di lavoro, se acconsente al pensionamento parziale, invierà la propria conferma alla Cassa.

  • In caso di decesso cosa succede al mio avere di vecchiaia?

    In caso di decesso di un assicurato attivo o di beneficiario di una rendita per invalidità, l’avere di vecchiaia viene pagato agli eredi secondo l’Art. 30 del Regolamento di Previdenza per la parte non necessaria a finanziare le rendite dei superstiti. L’avere di vecchiaia viene anche ridotto delle rendite pagate al beneficiario di una rendita per invalidità.

    In caso di decesso di un pensionato per limiti d’età, è previsto solo il pagamento delle eventuali rendite ai superstiti.

  • Cosa devo fare se voglio una proiezione di pensionamento?

    Il certificato personale che le viene spedito annualmente contiene già una proiezione di pensionamento all’età di riferimento AVS, senza il prelevamento di capitale. Per ulteriori proiezioni ad età diverse o ipotizzando il prelevamento di una parte in capitale, può rivolgersi alla CPdL e chiedere un appuntamento o accedere al portale myPension, dopo aver richiesto le credenziali d’accesso. Nel portale myPension potrà fare proiezioni di pensionamento simulando tutte le possibilità che la CPdL può offrirle.

  • Ho dei figli agli studi, ho diritto a prestazioni per loro?

    Per ogni figlio agli studi di un pensionato per limiti d’età o per invalidità, lo stesso ha diritto alla rendita per figli, pari al 10% della rendita per limiti d’età o d’invalidità percepita fino al compimento del 25° anno d’età. In ogni caso, la rendita complessiva per tutti i figli non supera il 30% della rendita per limiti d’età o d’invalidità percepita. Dovrà fornire alla CPdL l’attestato d’iscrizione all’istituto scolastico o al centro di formazione.

  • Se vado in prepensionamento devo continuare a pagare i contributi AVS?

    Nel caso in cui decida di andare in pensionamento anticipato senza chiedere l’anticipo della rendita AVS, dovrà continuare a pagare i contributi AVS. I contributi AVS sono generalmente basati sulla rendita CPdL percepita e sulla sostanza dell’assicurato. In ogni caso si suggerisce di rivolgersi all’agenzia AVS del proprio comune di domicilio.

  • Quando riceverò l’attestato di rendita?

    Riceverà l'attestato di rendita entro la fine del mese di febbraio.

Altre domande

Qui di seguito troverete altre domande frequenti, fra cui le modalità di richiesta del myPension, il sistema di accesso alla vostra previdenza personale presso la CPdL.

  • Quando riceverò il mio certificato personale?

    Riceverà il certificato personale con la sua situazione previdenziale entro la fine del primo trimestre.

  • Dove posso trovare i formulari per richiedere l’attestazione di divorzio?

    Nello sportello on line potrà trovare il formulario per l’attestazione di divorzio, nel quale dovrà indicare la data esatta dell’istanza di divorzio inoltrata in pretura.

  • A chi devo rivolgermi per avere accesso al myPension?

    Potrà richiedere le sue credenziali d’accesso al myPension per posta elettronica all’indirizzo cassapensioni@lugano.ch. Per questioni di rispetto della privacy, le credenziali verranno fornite per posta ordinaria all’indirizzo dell’assicurato registrato presso la CPdL.